Autorizzazione paesaggistica semplificata ecco le tabelle con gli interventi realizzabili con procedura semplificata e quelli che non necessitano di autorizzazione
In caso di interventi edili in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica è un atto precedente e necessario per l’ottenimento del permesso di costruire o altri titoli edilizi come CILA o SCIA.
Nello specifico esistono due tipi di autorizzazioni oltre quelli esclusi:
- autorizzazione paesaggistica ordinaria, (art. 148 dlgs 42/2004)
- interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, dpr n.31/2017
- interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, dpr n.31/2017
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
E’ prevista in caso di inerventi importanti come ad esempio la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, oppure realizzazione di nuovi fabbricati, incrementi di volume superiori al 10 % e comunque tutti i casi non compresi in quelli esclusi o semplificati.
Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
Gli interventi per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata sono ad esempio:
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
- interventi sulle finiture esterne
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Gli interventi previsti sono in totale 42 e sono riportati sinteticamente nella tabella sinottica allegata.
Tabella sinottica_interventi realizzabili_con_autorizzazione_paesaggistica
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica
Gli interventi liberi esclusi da autorizzazione paesaggistica sono ad esempio:
- opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
- interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
- installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
- installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
Gli interventi esclusi sono in totale 31 e sono riportati sinteticamente nella tabella sinottica allegata.
Tabella sinottica_interventi realizzabili_senza_autorizzazione_paesaggistica